Dal 1983, Cerveteri Β· Nasci, Viaggi, Cresci
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che lβorganizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dellβautorizzazione amministrativa allβespletamento delle loro attivitΓ (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dellβart. 6 del d. lgs. 111/95), che Γ¨ documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui allβart. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di βpacchetto turisticoβ (art.2/1 d.lgs. 111/95) Γ¨ la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti βtutto compresoβ, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o allβalloggio che costituiscano parte significativa del βpacchetto turisticoβ.
2. FONTI LEGISLATIVEΒ Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, Γ¨ regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarΓ altresΓ¬ disciplinato dalle disposizioni β in quanto applicabili β della L. 27/12/1977 nΒ°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonchΓ© dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA β SCHEDA TECNICA
Det. Dir 273 30 giugno 2003 Provincia di Roma;
Vittoria Assicurazione s.p.a. nΒ° 6230140000902599;
Il presente Catalogo Γ¨ valido fino al 31 dicembre 2016;
4. PRENOTAZIONIΒ La domanda di prenotazione dovrΓ essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverΓ copia. Lβaccettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui lβorganizzatore invierΓ relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso lβagenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dallβorganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dellβinizio del viaggio.
5. PAGAMENTIΒ Al momento della prenotazione si richiede un acconto pari al 25% del pacchetto turistico. Entro 30 giorni dalla data di partenza dovrΓ essere eseguito il saldo. I pagamenti potranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario o direttamente con assegno o contante. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dellβagenzia intermediaria e/o dellβorganizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZOΒ Il prezzo dei pacchetti turistici sono espressi in euro e sono calcolati in base alle tariffe aeree e degli hotel nonchΓ© al costo del carburante ove compreso nei tour. Esso potrΓ essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: β costi di trasporto, incluso il costo del carburante; β diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; β tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farΓ riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATOREΒ Il consumatore puΓ² recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: β aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; β modifica in modo significativo di uno o piΓΉ elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dallβorganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: β ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dellβeccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; β alla restituzione della sola parte di prezzo giΓ corrisposta.
Tale restituzione dovrΓ essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrΓ dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lβavviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dallβorganizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate precedentemente (art.7) verranno le seguenti penali espresse in percentuale sulla quota individuale di partecipazione:
β fino a 46 giorni: 15%
β da 45 a 30 giorni: 25%
β da 29 a 15 giorni: 40%
β da 14 a 7 giorni: 60%
β da 6 a 0 giorni: 100%
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZAΒ Nellβipotesi in cui, prima della partenza, lβorganizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilitΓ di fornire uno o piΓΉ dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrΓ esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma giΓ pagata o di godere dellβofferta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2Β° e 3Β° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore puΓ² esercitare i diritti sopra previsti anche quando lβannullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchΓ© per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), lβorganizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirΓ al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dallβorganizzatore, tramite lβagente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarΓ mai superiore al doppio degli importi di
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4Β° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZAΒ Lβorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellβimpossibilitΓ di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrΓ predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallβorganizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, lβorganizzatore fornirΓ senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilitΓ del mezzo e di posti e lo rimborserΓ nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONIΒ Il cliente rinunciatario puΓ² farsi sostituire da altra persona sempre che: lβorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalitΓ del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante rimborsi allβorganizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrΓ quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchΓ© degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, puΓ² verificarsi che un terzo fornitore di servizi (ad esempio le compagnie aeree) non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). Lβorganizzatore non sarΓ pertanto responsabile dellβeventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarΓ tempestivamente comunicata dallβorganizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTIΒ I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che lβorganizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore Γ¨ tenuto a fornire allβorganizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lβesercizio del diritto di surroga di questβultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed Γ¨ responsabile verso lβorganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherΓ altresΓ¬ per iscritto allβorganizzatore, allβatto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalitΓ del viaggio, sempre che ne risulti possibile lβattuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERAΒ La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autoritΓ del paese in cui il servizio Γ¨ erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche AutoritΓ dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, lβorganizzatore si riserva la facoltΓ di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale valido 6 mesi. Essi inoltre dovranno attenersi allβosservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dallβorganizzatore, nonchΓ© ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
13. REGIME DI RESPONSABILITΓΒ Lβorganizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dellβinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che lβevento Γ¨ derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questβultimo nel corso dellβesecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallβorganizzazione del viaggio, ma Γ¨ responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualitΓ di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilitΓ previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTOΒ Il risarcimento dovuto dallβorganizzatore per danni alla persona non puΓ² in ogni caso essere superiore alle indennitΓ risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilitΓ : e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato allβAja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilitΓ dellβorganizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non puΓ² superare lβimporto di β2.000 Franchi oro Germinal per danno alle coseβ previsto dallβart. 13 nΒ° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dallβart. 1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZAΒ Lβorganizzatore Γ¨ tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Lβorganizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilitΓ (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto Γ¨ imputabile al consumatore o Γ¨ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCEΒ Ogni mancanza nellβesecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchΓ© lβorganizzatore, il suo rappresentante locale o lβaccompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore puΓ² altresΓ¬ sporgere reclamo mediante lβinvio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, allβorganizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localitΓ di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIOΒ Se non espressamente comprese nel prezzo, Γ¨ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dellβorganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dallβannullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. SarΓ altresΓ¬ possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIAΒ Γ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle AttivitΓ Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore puΓ² rivolgersi (ai sensi dellβart. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dellβorganizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi allβestero Il fondo deve altresΓ¬ fornire unβimmediata disponibilitΓ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dellβorganizzatore. Le modalitΓ di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dellβart. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A. DISPOSIZIONI NORMATIVEΒ I contratti aventi ad oggetto lβofferta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchΓ© dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B. CONDIZIONI DI CONTRATTOΒ A tali contratti sono altresΓ¬ applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1Β° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1Β° comma; art. 11; art. 15; art. 17. Lβapplicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
β