Termini & Condizioni del Servizio

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attivitΓ  (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che Γ¨ documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di β€˜pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) Γ¨ la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti β€œtutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del β€œpacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVEΒ Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, Γ¨ regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarΓ  altresΓ¬ disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 nΒ°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonchΓ© dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA

Det. Dir 273 30 giugno 2003 Provincia di Roma;

Vittoria Assicurazione s.p.a. nΒ° 6230140000902599;

Il presente Catalogo Γ¨ valido fino al 31 dicembre 2016;

4. PRENOTAZIONIΒ La domanda di prenotazione dovrΓ  essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverΓ  copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierΓ  relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTIΒ Al momento della prenotazione si richiede un acconto pari al 25% del pacchetto turistico. Entro 30 giorni dalla data di partenza dovrΓ  essere eseguito il saldo. I pagamenti potranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario o direttamente con assegno o contante. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. PREZZOΒ Il prezzo dei pacchetti turistici sono espressi in euro e sono calcolati in base alle tariffe aeree e degli hotel nonchΓ© al costo del carburante ove compreso nei tour. Esso potrΓ  essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: – costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farΓ  riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. RECESSO DEL CONSUMATOREΒ Il consumatore puΓ² recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: – aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; – modifica in modo significativo di uno o piΓΉ elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: – ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; – alla restituzione della sola parte di prezzo giΓ  corrisposta.

Tale restituzione dovrΓ  essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrΓ  dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate precedentemente (art.7) verranno le seguenti penali espresse in percentuale sulla quota individuale di partecipazione:

” fino a 46 giorni: 15%

” da 45 a 30 giorni: 25%

” da 29 a 15 giorni: 40%

” da 14 a 7 giorni: 60%

” da 6 a 0 giorni: 100%

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZAΒ Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilitΓ  di fornire uno o piΓΉ dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrΓ  esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma giΓ  pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2Β° e 3Β° comma del precedente articolo 7).

Il consumatore puΓ² esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchΓ© per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirΓ  al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarΓ  mai superiore al doppio degli importi di

cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4Β° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZAΒ L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilitΓ  di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrΓ  predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirΓ  senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilitΓ  del mezzo e di posti e lo rimborserΓ  nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONIΒ Il cliente rinunciatario puΓ² farsi sostituire da altra persona sempre che: l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalitΓ  del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrΓ  quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchΓ© degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, puΓ² verificarsi che un terzo fornitore di servizi (ad esempio le compagnie aeree) non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarΓ  pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarΓ  tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTIΒ I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore Γ¨ tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed Γ¨ responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherΓ  altresΓ¬ per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalitΓ  del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERAΒ La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autoritΓ  del paese in cui il servizio Γ¨ erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche AutoritΓ  dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltΓ  di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale valido 6 mesi. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonchΓ© ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento Γ¨ derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma Γ¨ responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualitΓ  di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilitΓ  previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTOΒ Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non puΓ² in ogni caso essere superiore alle indennitΓ  risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilitΓ : e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilitΓ  dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non puΓ² superare l’importo di β€œ2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 nΒ° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..

15. OBBLIGO DI ASSISTENZAΒ L’organizzatore Γ¨ tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilitΓ  (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto Γ¨ imputabile al consumatore o Γ¨ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCEΒ Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchΓ© l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore puΓ² altresΓ¬ sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localitΓ  di partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIOΒ Se non espressamente comprese nel prezzo, Γ¨ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. SarΓ  altresΓ¬ possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle AttivitΓ  Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore puΓ² rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il fondo deve altresΓ¬ fornire un’immediata disponibilitΓ  economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalitΓ  di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A. DISPOSIZIONI NORMATIVEΒ I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchΓ© dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B. CONDIZIONI DI CONTRATTOΒ A tali contratti sono altresΓ¬ applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1Β° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1Β° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

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